lunedì 11 maggio 2009

LA PROPAGANDA RADIOTELEVISIVA E SU CARTA STAMPATA


Lo sviluppo dei mezzi d’informazione, sia su carta stampata sia radiotelevisivi, ha costretto il legislatore a disporre una rigida regolamentazione del loro utilizzo a scopo propagandistico nel periodo preelettorale, al fine di garantire il rispetto di condizioni paritarie tra le liste, i gruppi e i candidati. Questa disciplina è presente nelle leggi 22/2000, 81/1993 e 515/1993; quest’ultima, predisposta per le elezioni politiche, è applicata, in parte, anche nel caso di elezione degli organi comunali e provinciali. È vietato vietato fare propaganda elettorale a mezzo di inserzioni su quotidiani e periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva; tutte le pubblicazioni propagandistiche devono indicare il nome del committente; è limitata la partecipazione di candidati, di esponenti politici e di componenti gli organi elettivi; ai partiti concorrenti e ai candidati sono riservati spazi paritari per la trasmissione di messaggi autogestiti e per l’illustrazione dei rispettivi programmi e posizioni politiche; ogni forma di propaganda è vietata nel giorno delle elezioni ed in quello antecedente.I palinsesti e le trasmissioni delle emittenti radiotelevisive locali sono disciplinati nel periodo elettorale dal Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo.
Gli indirizzi alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono dettati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le regole cui devono attenersi le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali e gli organi di stampa periodica e quotidiana, attua la vigilanza sul rispetto della legge 28/2000 e applica le relative sanzioni di natura prevalentemente riparatrice. L’Autorità è supportata dai Comitati regionali per le comunicazioni.
La norma prevede che il divieto di presenza nelle trasmissioni televisive di candidati ed esponenti politici non si applica in caso di elezioni amministrative parziali che interessano un numero limitato di comuni.
Interessante è la definizione della nozione di trasmissione televisiva propagandistica in violazione della legge 515/1993, fornita dalla Corte di cassazione.
Infine è da ricordare che è consolidato il principio per cui la violazione delle norme in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione determina sanzioni nei confronti dei soggetti responsabili, ma non la nullità del procedimento elettorale.