mercoledì 13 maggio 2009

DIVIETO DI SONDAGGI

Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni è vietato pubblicizzare o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Anche nei periodi in cui ciò è consentito, la diffusione dei sondaggi è consentita solo se resi pubblici nella loro integrità e nel rispetto di dettagliate prescrizioni (legge 28/2000). I criteri con cui possono essere effettuati i sondaggi sono stati stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella stessa legge.

Da questa disciplina sono escluse le simulazioni di voto (exit poll), organizzate nel giorno delle elezioni da istituti di ricerca all’uscita dei seggi elettorali, che non necessitano di alcuna autorizzazione ma che devono svolgersi a debita distanza dai seggi e senza interferire sulle operazioni di voto. I presidenti di seggio possono autorizzare la presenza, durante lo scrutinio, di operatori degli istituti per la rilevazione dei votanti e dell’esito dello scrutinio, ma solo al termine delle operazioni di voto e purché ciò non intralci le operazioni di spoglio delle schede (Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi elettorali, 5 aprile 2007, n. 18).
La legge prevede le sanzioni per le violazioni al divieto di effettuare sondaggi e le procedure per il ricorso amministrativo contro le stesse. Le sanzioni prevedono innanzitutto interventi riparatori, come ad esempio la trasmissione o la pubblicazione di messaggi che segnalano le violazioni commesse.