martedì 5 maggio 2009
L'utilizzo di sms, email, internet
Dopo la disciplina normativa della propaganda elettorale murale (legge 212/1956), di quella fonica (legge 130/1975), della propaganda e della informazione radiotelevisiva e a mezzo carta stampata (leggi 515/1993 e 28/2000) il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito una serie di indicazioni riguardanti le iniziative di propaganda elettorale - tenendo conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone -, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Queste indicazioni sono contenute nei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. L’ultimo di essi, del 7 settembre 2005, si riferisce sia alle procedure di selezione dei candidati (cosiddette primarie) che alle diverse elezioni.
In generale - si sostiene -, si possono utilizzare dati personali, prescindendo dal consenso degli interessati, solo quando sono 'pubblici’.
Il Provvedimento del Garante esemplifica i casi: elenchi, detenuti da pubbliche amministrazioni, e utilizzabili per scopi di propaganda, sia pure con espresse cautele (articolo 2); elenchi non utilizzabili per i medesimi scopi (articolo 3 e il già citato articolo 2) e dati utilizzabili solo previo consenso informato scritto, esplicito e preventivo (articolo 4).
È invece sempre indispensabile il consenso degli interessati, abbonati ai vari servizi di comunicazione elettronica compresi i servizi di telefonia mobile e utilizzatori di schede di traffico prepagato, per alcune particolari modalità di comunicazione quali l’invio di fax, di messaggi sms e mms, di messaggi di posta elettronica, di chiamate telefoniche preregistrate. Il consenso non può essere acquisito per silenzio/assenso, non può essere acquisito una tantum, deve precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto con formule chiare ed esplicite (articolo 4).
Senza consenso informato non è lecito l’invio di messaggi, newsletter e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti automaticamente in internet, liste di abbonati ad un provider, dati pubblicati in siti web per specifiche finalità aziendali, commerciali, associative o istituzionali, dati ricavati da forum o newsgroup, dati consultabili in internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.
Per quanto riguarda gli elenchi telefonici, possono essere utilizzati per chiamate telefoniche con finalità di propaganda elettorale solo i nominativi di coloro che hanno espresso consenso alla ricezione di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale, individuati da apposito simbolo (articolo 4, lettera B).
Queste indicazioni sono contenute nei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. L’ultimo di essi, del 7 settembre 2005, si riferisce sia alle procedure di selezione dei candidati (cosiddette primarie) che alle diverse elezioni.
In generale - si sostiene -, si possono utilizzare dati personali, prescindendo dal consenso degli interessati, solo quando sono 'pubblici’.
Il Provvedimento del Garante esemplifica i casi: elenchi, detenuti da pubbliche amministrazioni, e utilizzabili per scopi di propaganda, sia pure con espresse cautele (articolo 2); elenchi non utilizzabili per i medesimi scopi (articolo 3 e il già citato articolo 2) e dati utilizzabili solo previo consenso informato scritto, esplicito e preventivo (articolo 4).
È invece sempre indispensabile il consenso degli interessati, abbonati ai vari servizi di comunicazione elettronica compresi i servizi di telefonia mobile e utilizzatori di schede di traffico prepagato, per alcune particolari modalità di comunicazione quali l’invio di fax, di messaggi sms e mms, di messaggi di posta elettronica, di chiamate telefoniche preregistrate. Il consenso non può essere acquisito per silenzio/assenso, non può essere acquisito una tantum, deve precedere la chiamata o il messaggio e deve essere raccolto con formule chiare ed esplicite (articolo 4).
Senza consenso informato non è lecito l’invio di messaggi, newsletter e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti automaticamente in internet, liste di abbonati ad un provider, dati pubblicati in siti web per specifiche finalità aziendali, commerciali, associative o istituzionali, dati ricavati da forum o newsgroup, dati consultabili in internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio.
Per quanto riguarda gli elenchi telefonici, possono essere utilizzati per chiamate telefoniche con finalità di propaganda elettorale solo i nominativi di coloro che hanno espresso consenso alla ricezione di chiamate telefoniche per finalità diverse dalla comunicazione interpersonale, individuati da apposito simbolo (articolo 4, lettera B).