mercoledì 6 maggio 2009

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione delle candidature deve avvenire dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione. Normalmente, per garantire l’esercizio del diritto di elettorato passivo, la segreteria del comune rimane aperta, nel primo giorno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Il procedimento per la presentazione delle candidature per l’elezione del Sindaco

e del consiglio comunale prevede la consegna alla segreteria del comune della

dichiarazione di presentazione delle candidature e dei relativi allegati.

Il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, sia nell’atto principale che

negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono.

La descrizione del contrassegno deve essere analitica (con l’indicazione anche dei

colori) nell’atto principale, mentre può essere sintetica nell’atto separato e nella

restante documentazione.

Per ciascun candidato alla carica di Sindaco e di consigliere comunale deve essere

indicato il nome, il cognome, l’eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati cittadini dell’Unione europea deve essere indicato anche lo Stato

di cui sono cittadini.

I candidati alla carica di consigliere comunale devono essere contrassegnati con

un numero d’ordine progressivo.

La dichiarazione di presentazione delle candidature, pena la sua invalidità, deve essere

sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune:

— non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore

a 100.000 abitanti;

— non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa

tra 40.001 e 100.000 abitanti;

— non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa

tra 20.001 e 40.000 abitanti;

— non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa

tra 10.001 e 20.000 abitanti;

— non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa

tra 5.001 e 10.000 abitanti;

— non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa

tra 2.001 e 5.000 abitanti;

— non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa

tra 1.000 e 2.000 abitanti;

— non inferiore a 10 e non superiore a 20 nei comuni con popolazione inferiore

a 1.000 abitanti.

Per ciascun sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la

data di nascita, nonché il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Gli elettori che

non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono

fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti

ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco.

Le firme dei sottoscrittori possono essere raccolte anche su fogli separati da unire all’atto principale. In questo caso è necessario che in ciascun foglio separato sia riportato il nominativo del candidato alla carica di sindaco, nonché la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale ed il relativo contrassegno.

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature,

sotto pena dell’ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000.

Il candidato di una determinata lista può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione

di un’altra lista; non può invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione

della propria lista, considerata l’incompatibilità che logicamente sussiste

tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura. Le

eventuali sottoscrizioni appartenenti ai candidati presenti nella medesima lista

devono, pertanto, ritenersi come non apposte.

DELEGATI DI LISTA

Nella dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere indicati i

delegati della lista, incaricati sia di assistere alle operazioni di sorteggio e di designare

i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e

presso l’Ufficio centrale, sia di dichiarare il collegamento della lista con il candidato

alla carica di sindaco.

L’indicazione dei delegati di lista è un elemento essenziale della dichiarazione di

presentazione anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Infatti

anche in questi comuni i delegati devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

I delegati di una lista non possono essere delegati di un’altra lista, anche se le liste

in questione sono collegate allo stesso candidato sindaco.

Nel caso in cui nella dichiarazione di presentazione non venga indicato quale sia il

delegato effettivo e quale quello supplente, per la validità delle dichiarazioni rese

in nome della lista vale il principio di cui all’articolo 1716 del Codice civile in materia

di contratto di mandato, secondo il quale “se nel mandato non è dichiarato che i

mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare”. Pertanto, ad esempio, la dichiarazione di collegamento può essere validamente resa indifferentemente da uno dei due delegati.

In caso di contemporaneità di elezioni comunali e provinciali è consentita la designazione

delle stesse persone quali delegati della lista per le elezioni del consiglio

comunale e del gruppo dei candidati per l’elezione del consiglio provinciale