giovedì 21 maggio 2009

NIENTE COMUNICAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI IN CUI SI VOTA

Le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possono svolgere attività di comunicazione istituzionale (articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, più comunemente conosciuta come "legge sulla par condicio"). Fanno eccezione al divieto le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. L’obiettivo è di evitare che l’attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si intrecci con l’attività di propaganda elettorale e che gli eletti uscenti possano utilizzare una posizione di vantaggio istituzionale, derivante dal loro ruolo di amministratori in carica, rispetto agli sfidanti.