sabato 6 giugno 2009

ELEZIONI: ISTRUZIONI PER L'USO



Oggi le urne resteranno aperte dalle 15.00 alle 22.00 e domani, domenica 7 giugno, dalle 7.00 alle 22.00 per l'elezione di 72 membri del Parlamento europeo, dei presidenti di 62 Province e dei Consigli provinciali, dei sindaci e dei Consigli comunali di 4.281 centri (di cui 30 capoluoghi di provincia). Per poter votare è necessario dovranno un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale personale.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà alle 22.00 di domenica 7 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio dei voti per le consultazioni amministrative inizierà alle 14.00 di lunedì 8 giugno.
Saranno scrutinate, nell'ordine, le schede per elezioni provinciali, comunali ed eventualmente, alla fine, circoscrizionali.

In caso di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci si voterà domenica 21 giugno, dalle 8.00 alle 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle 7.00 alle 15.00.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti (prima saranno scrutinate le schede referendarie - nello stesso giorno si voterà infatti per il referendum - e successivamente, senza interruzione, quelle per l’elezione dei presidenti delle province e/o dei sindaci).

COME SI VOTA ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza - al massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza - si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella stessa lista.

ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)

Ciascun elettore può votare:
per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto si intende così attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; questo voto viene attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

Sulla scheda sono stampati, in un apposito rettangolo, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto viene attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”).
L’elettore potrà anche esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
. tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco;
. tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
. tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.
In tutti questi casi, il voto si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata. L’elettore potrà anche dare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, segnando sull’apposita riga il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista compresa nel medesimo riquadro, senza dover apporre alcun altro segno di voto sul relativo contrassegno. In questo modo il voto verrà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista stessa.