A pochi giorni dal voto, la cortina di silenzio sui referendum è sempre fitta. E tra i non molti italiani che sanno della loro esistenza, regna la confusione sulle conseguenze che potrebbero produrre. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Il primo e secondo quesito aboliscono la possibilità di formare coalizioni per ottenere il premio di maggioranza. Ma un eventuale successo non cambierebbe di molto le cose rispetto alla legge elettorale attuale. Il terzo impedisce ai leader di presentarsi in più circoscrizioni. Un meccanismo indifendibile, ma praticato da tutti i partiti.
A pochi giorni dal voto, molti italiani non sanno nemmeno che domenica e lunedì prossimi si terranno tre referendum elettorali. Anche tra quanti sono coscienti della loro esistenza, sembra esserci notevole confusione sui risultati pratici che avranno. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza.
I referendum elettorali sono tre. Il primo elimina la possibilità di formare coalizioni per conseguire il premio di maggioranza a livello nazionale per la Camera. Il secondo fa lo stesso per i premi di maggioranza regionali al Senato. Il terzo elimina la possibilità, usata principalmente dai capi-partito, di candidarsi contemporaneamente in più circoscrizioni. La poca attenzione finora prestata ai referendum si è incentrata sul primo e sul secondo. Voglio qui andare controcorrente, iniziando la discussione dal terzo.IL REFERENDUM SULLE CANDIDATURE MULTIPLE
L’attuale sistema elettorale prevede liste chiuse, ossia gli eletti di un partito o coalizione vengono determinati dall'ordine in cui appaiono in lista. Dato che l'ordine è a sua volta determinato dai dirigenti del partito, questo fornisce loro un enorme potere. Tale potere sembrò però insufficiente agli estensori della legge elettorale. Dopotutto, alla fine, quanti deputati e senatori elegge un partito viene ancora determinato dal numero di voti ricevuti; anche se tutti hanno una idea approssimativa dei voti che un partito può prendere, sorprese negative o positive sono possibili. Ne segue che, almeno occasionalmente, il candidato designato può non essere eletto o il candidato non particolarmente desiderato può farcela. Come fare per rendere più ferreo il controllo dei capi-partito sugli eletti?
La risposta è: candidature in più collegi. Questa possibilità, concessa dalla legge elettorale, viene normalmente sfruttata dai capi-partito per decidere ex post chi eleggere. Il succo del meccanismo è il seguente. Supponiamo che il partito X si aspetti di ottenere due seggi nel collegio 1 e due seggi nel collegio 2. A esser sicuri del risultato, basta mettere persone gradite ai capi-partito nei primi due posti della lista nel collegio 1 e nel collegio 2. Ma può accadere che ci siano sorprese, e in almeno un collegio i seggi siano tre, oppure uno. Si rischia in tal modo di ottenere l'elezione di qualcuno che non è stato unto dai capi-partito, o si rischia di far mancare la poltrona a qualcuno cui è stata promessa.
È qui che entrano in gioco le candidature multiple. Sostanzialmente, si mette il capo del partito come capolista nei due collegi, e dietro un paio di nomi di fedelissimi. Supponiamo ora che nel collegio 1 il partito ottenga due seggi e nel collegio 2 ne ottenga tre. Senza candidature multiple c'è il rischio che il terzo seggio del collegio 2 finisca a qualcuno non designato dai vertici, a cui magari era stato promesso un posto marginale in lista, come contentino. Ma con le candidature multiple il problema scompare. Ora dietro al capolista, lo stesso nei due collegi, stanno due candidati controllati dall'oligarchia in ciascun collegio. Il capo-partito, una volta visti i risultati, opta per il collegio 2. Finiscono quindi eletti i numeri due e tre nel collegio 1 (i fidati messi dietro al capolista) e i numeri uno, due e tre nel collegio 2 (il capolista più i due fidati). Chiaramente, se invece è il collegio 1 quello che genera la sorpresa dando più seggi del previsto, il capolista opterà per quello. In sostanza solo enormi sorprese, con variazioni impreviste degli eletti in molti collegi allo stesso tempo, possono rovinare i piani dei capi-partito. In tutti gli altri casi una sapiente scelta ex post del collegio in cui essere eletti consentirà ai capi-partito di mantenere un ferreo controllo degli eletti.
Il meccanismo è così indecente e spudorato che è difficile immaginare un qualunque argomento in sua difesa. Infatti, nessuno lo difende, o almeno io non ho visto un singolo articolo in sua difesa. Salvo poi non fare assolutamente nulla in Parlamento per eliminare la possibilità di candidature multiple e utilizzare puntualmente il meccanismo elezione dopo elezione. Al cittadino esterrefatto non resta che l'arma referendaria. E forse nemmeno quella, vista la cappa di silenzio che è stata imposta.I REFERENDUM SUI PREMI DI COALIZIONE
I referendum sui premi di maggioranza aboliscono la possibilità di formare coalizioni per ottenere il premio di maggioranza. Se i referendum avranno successo, il premio di maggioranza nazionale per la Camera andrà alla singola lista che ottiene il maggior numero di voti, e i premi regionali per il Senato andranno alle liste che arrivano prime in ciascuna regione.
È bene non illudersi troppo sugli effetti di tale cambiamento. L'obiettivo iniziale del comitato referendario era quello di stimolare il dibattito parlamentare sulla legge elettorale. Ho anche cercato di argomentare l'estate scorsa che una buona riforma elettorale era possibile nel nuovo Parlamento, dato che era nell'interesse delle principali forze politiche presenti, Pd, Lega e Pdl. Ma non si è mai abbastanza pessimisti quando si analizza la politica italiana. Una discussione sulla riforma elettorale avrebbe richiesto un minimo di lungimiranza e buon senso. Avrebbe inoltre richiesto di agire con calma e per tempo. Apparentemente questo è chiedere troppo; si è atteso fino all'ultimo momento (e anche un po' più in la: è stata necessaria una leggina per allungare i termini massimi entro cui andava indetto il referendum) per poi agitarsi scompostamente e secondo i propri ristrettissimi e ultra-miopi interessi di bottega.
Detto questo, un po' di chiarezza sugli effetti dei referendum va fatta. Si è cercato di far passare l'idea che il referendum consegnerebbe l'Italia a Silvio Berlusconi, che renderebbe possibile governare anche con percentuali di consenso minime. Il ministro Calderoli ha addirittura detto che il risultato del referendum sarebbe di “assoluta dissonanza con la democrazia”. Non accadrebbe nulla di tutto questo. Di fatto, purtroppo, accadrebbe troppo poco.
Chiariamo anzitutto che anche con la legge attuale è perfettamente possibile che un partito con una quota elettorale ridotta ottenga il premio di maggioranza. Questa non è in alcun modo una novità del referendum. Chi afferma che la legge che uscirebbe dal referendum è antidemocratica sta quindi implicitamente dicendo che l'attuale legge è antidemocratica. Cosa succederebbe se passassero i referendum? Essenzialmente, anziché avere differenti simboli a supporto di un candidato presidente del Consiglio, come accade ora, i partiti dovranno accordarsi ex ante su un unico simbolo e una unica lista. Questo può avvenire mediante l'inclusione di diversi simboli in un unico cerchio o mediante un nuovo simbolo. Non sarebbe una pratica nuova nel panorama italiano, tutt'altro. Per esempio, nel 2006 i Ds e La Margherita si presentarono sotto il comune simbolo dell'Ulivo per la Camera, ma con simboli separati per il Senato. Tutto questo per dire che la distinzione tra "coalizione di liste elettorali" e "lista elettorale" è alla fine assai meno netta di quel che può apparire a prima vista, per l'elementare ragione che i partiti rivedono la propria strategia elettorale a seconda della legge. Se passa il referendum vedremo, al tempo stesso, meno liste elettorali e liste elettorali più eterogenee. Ma, alla fine, i cambiamenti saranno minimi.
Per mettere concretamente i piedi nel piatto: se Berlusconi diventa sufficientemente forte da poter vincere senza la Lega, allora, anche con la legge attuale, può presentarsi da solo e guadagnare il premio di maggioranza. Da questo punto di vista, i referendum sono sostanzialmente ininfluenti. Può essere utile guardare ai numeri usciti dalle ultime elezioni politiche e dalle ultime Europee per avere un'idea più precisa di ciò che può succedere.
Partito % Voti Camera 2008 Pdl 37,39 Lega 8,3 Pd+Radicali 33,17 Idv 4,37 Udc 5,62 Sinistra Arc. 3,08 Mpa 1,13
Partito % Voti Europee 2009 Pdl 35,27 Lega 10,20 Pd 26,13 Idv 8,00 Udc 6,52 Prc-Pdci 3,39 Sin. & Lib. 3,13 Radicali 2,43
Se il Pdl si fosse presentato da solo alle ultime politiche sarebbe stato battuto da un listone Pd-Radicali-Idv, ossia, la coalizione che si formò alle politiche del 2008. Lo stesso sarebbe successo se i numeri rilevanti fossero stati quelli delle ultime Europee: un listone Pd-Radicali-Idv avrebbe ottenuto il 36,56 per cento dei voti, contro il 35,27 per cento del Pdl. La sconfitta del Pdl sarebbe stata ancora più netta se alla coalizione Pd-Radicali-Idv si fossero aggiunti pezzi sulla sinistra o sulla destra.
Ovviamente, quello che ci dicono questi numeri è che, anche se passassero i referendum, il Pdl non si presenterebbe da solo, rischiando in tal modo la sconfitta. Quello che ci possiamo aspettare, se passa il referendum, è una lista unitaria Pdl-Lega, presumibilmente con un simbolo composto dai due sotto-simboli appaiati, la cosiddetta "bicicletta". Nulla di trascendentale, quindi. Il Pdl o il Pd riusciranno a governare da soli solo se aumenteranno i consensi o se le forze che li avversano saranno sufficientemente divise e rissose. Questo è vero con il sistema attuale e resterà vero con il sistema che potrebbe uscire dai referendum. Non è un caso che Berlusconi abbia così prontamente sacrificato i referendum appena la Lega ha fatto la voce grossa. Sapeva che non aveva gran che da guadagnarci.
Perché tanto agitarsi allora? Perché la Lega ha minacciato addirittura la crisi di governo per far fallire i referendum e ha imposto un notevole esborso ai contribuenti per evitare l'accorpamento dei referendum alle elezioni europee? Perché Antonio Di Pietro, dopo aver raccolto le firme, si è schierato contro i referendum? Ho analizzato altrove, più in dettaglio, le ragioni di tale opposizione. Qui è sufficiente dire che tutto questo isterico agitarsi mostra solo quanto i nostri rappresentanti siano ferocemente abbarbicati anche alle più piccole fette di potere. Essenzialmente si teme che, una volta costretti a fare liste elettorali uniche con i loro alleati principali, i partiti diversi da Pdl e Pd perdano riconoscibilità e quindi potere. Questo nonostante il fatto che comunque si voterà alle elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee con sistemi che rendono possible la presentazione del proprio simbolo.
giovedì 18 giugno 2009
IL REFERENDUM QUESTO SCONOSCIUTO
Referendum I quesito: Premio di maggioranza alla lista più votata - CAMERA
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.";art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.";
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole "1, 2 e";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei collegamenti ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: ", nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";
art. 83, comma l, numero 6): "6) individua quindi, nell’àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;";
art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "coalizioni o";
art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste della coalizione o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste e";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 4: "L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";
art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’àmbito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.";
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: ", 3"?».
I primi due quesiti si riferiscono alla creazione di un sistema bipartitico. Se si raggiungesse il quorum e prevalesse il sì nel primo quesito (scheda viola) verrebbe abolita la possibilità del collegamento tra le liste. Il premio di maggioranza alla Camera andrebbe così non più alla coalizione ma alla lista che ottiene il maggior numero di seggi, che dunque avrebbe da sola la maggioranza per governare. Lo stesso quesito prevede la soglia di sbarramento al 4% per essere rappresentati in Parlamento. In caso di quorum e di vittoria dei sì nel secondo quesito (scheda marroncina), anche al Senato il premio di maggioranza verrebbe attribuito alla lista che ottiene più seggi su base nazionale. Per il Senato la soglia di sbarramento si alza al 8%.
Gli effetti di una eventuale vittoria del SI
L'impossibilità di coalizzarsi combinata con il premio di maggioranza al partito più forte e con le nuove soglie significherebbe la fine degli "accordi di programma" tra le diverse forze.
L'accentuazione del profilo a vocazione maggioritaria dei singoli partiti.
Il taglio netto delle "ali", sulla destra e sulla sinistra.
La radicale semplificazione del quadro parlamentare post-elettorale. In sostanza, due o tre partiti al massimo.
Adattando questo schema all'attuale quadro politico, Berlusconi potrebbe governare con una sicura maggioranza senza la Lega di Bossi.
lunedì 15 giugno 2009
Referendum, un italiano su due li ignora
Com'è stato più volte sottolineato, le elezioni europee hanno visto un protagonista principale: l'astensionismo. Ben un terzo degli italiani non si è recato a votare, colpendo sia il centrodestra, sia il centrosinistra. Il primo ha perduto, rispetto all'anno scorso, 2.770.000 voti (considerando nell'insieme Pdl e Lega) e il secondo 2.400.000 voti (considerando nell'insieme tutte le componenti). Come ha notato giustamente Ricolfi sulla Stampa, è improprio chiamare quello delle astensioni un «partito», data la grande disomogeneità dei caratteri e delle motivazioni dei suoi componenti. Ma è certo al tempo stesso che il non tener conto nelle analisi — e nelle decisioni e nei comportamenti politici — di questa enorme massa di «no» al voto costituisce un grave errore.
Il clima di diffuso disinteresse (ma spesso di disaffezione, se non di disgusto) caratterizza anche oggi l'atteggiamento degli italiani di fronte alla scadenza elettorale di domenica prossima. Solo il 53% dichiara di sapere che ci sarà un referendum. In altre parole, un italiano su due non conosce nemmeno l'esistenza di questa consultazione. Come sempre, si dichiarano più informati i possessori di titoli di studio più elevati, i residenti nei grandi comuni e gli elettori del centrosinistra. Ovviamente, non tutti i «conoscitori» della scadenza referendaria andranno a votare. Circa un quinto di essi infatti dichiara già oggi l'intenzione di astenersi. Ancora più grave, dal punto di vista della conoscenza, è la situazione dei ballottaggi. Un sondaggio condotto nelle province e nei comuni ove queste consultazioni sono previste mostra come oggi solo grosso modo un quarto dei cittadini potenzialmente coinvolti sappia della scadenza e intenda andare a votare. La percentuale è un po' più alta (43%) nei comuni ove è in corso la competizione per il sindaco, data la maggior «vicinanza» di quest'ultimo ai cittadini, ed è ancora meno elevata (30%) là dove si dovrà votare solo per il presidente della Provincia. Ciò che suggerisce come quest'ultima susciti il disinteresse della gran parte della popolazione (tranne, ovviamente, dei politici interessati).
Come sempre accade, la disinformazione accresce l'indecisione sulle scelte da prendere e, ancora una volta, spinge in qualche misura all'astensionismo. Solo circa metà dell'elettorato interessato ai ballottaggi dichiara di avere già scelto per chi votare. Un altro 20% si professa indeciso, mentre i restanti sono perplessi sul recarsi alle urne o meno. È possibile che, con l'inevitabile accendersi della campagna elettorale nella prossima settimana, le percentuali di informazione e coinvolgimento nelle consultazioni referendaria e amministrativa si elevino e più persone vengano «mobilitate» per il voto. Resta il fatto che un così basso grado di consapevolezza attuale rappresenta un ennesimo indicatore dell'accentuarsi del distacco dei cittadini dalla politica. Un fenomeno al quale i leader — di centrodestra come di centrosinistra — sembrano dare — a giudicare anche dai commenti di queste ultime elezioni, tutti concentrati sul sottolineare la «propria» vittoria — assai poca importanza.
Renato Manheimer
15 giugno 2009
