lunedì 11 maggio 2009

LE SPESE ELETTORALI DA DICHIARARE

I candidati alle elezioni amministrative devono dichiarare, anche con una autocertificazione, i finanziamenti ricevuti di importo superiore a 50 mila euro. I consiglieri provinciali e quelli dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 devono presentare infatti una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero un’attestazione da cui risulti che hanno utilizzato esclusivamente materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla lista di cui fanno parte.

Nei comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti, il deposito delle liste e delle candidature deve essere accompagnato da un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico così come, ad elezioni avvenute, il rendiconto delle spese sostenute. Nei comuni con più di 10.000 abitanti e nelle province, statuto e regolamenti disciplinano la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese elettorali.

I consiglieri delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti a rendere pubblica, all’atto dell’ elezione, in occasione dell’annuale dichiarazione dei redditi e alla cessazione dalla carica, la situazione patrimoniale propria, nonché quella - se consenzienti - del coniuge non separato e dei figli conviventi. Si tratta di atti pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione. I Comuni e le province regolamentano la disciplina della presentazione delle dichiarazioni, comprese le procedure di diffida in caso d’inadempienza.
La normativa in materia di finanziamento ai partiti e ai candidati vieta a tutti gli organi della pubblica amministrazione, degli enti pubblici, delle società con partecipazione di capitale pubblico e loro controllate di fornire qualsivoglia forma di finanziamento ai partiti, ai movimenti politici, alle loro articolazioni, ai gruppi parlamentari e ai candidati.

Per quanto riguarda le società private, i contributi devono essere deliberati dall’organo sociale competente ed iscritti regolarmente a bilancio. Le violazioni sono punite con la reclusione e con una multa.
La Corte di cassazione ha interpretato il concetto di “articolazione politico - organizzativa” del partito politico in maniera estensiva fino a comprendervi anche le correnti “collegate più o meno organicamente e collateralmente al partito” e le testate giornalistiche che ne fanno riferimento.
Partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati, singoli candidati possono usufruire, nel periodo elettorale, di alcune agevolazioni mirate a semplificare la competizione come:

. agevolazioni per le spedizioni postali del materiale elettorale (legge n. 515/1993);

. l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per il materiale tipografico e servizi inerenti la campagna elettorale;

. l’esenzione dall’imposta di bollo di tutti gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, l’esercizio dei diritti elettorali e la loro tutela;

. la disponibilità da parte dei comuni, regolamentata e non onerosa per gli stessi, di locali attrezzati per conferenze e dibattiti;

. la possibilità di affissione diretta negli appositi spazi di manifesti e stampati.