Per i candidati alle elezioni amministrative vige l’obbligo della dichiarazione, che può essere resa anche a mezzo di autocertificazione, dei finanziamenti ricevuti di importo superiore a euro cinquantamila (articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659). I consiglieri provinciali ed i consiglieri dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero un’attestazione da cui risulti che si sono avvalsi esclusivamente dei materiali e dei mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla lista di cui hanno fatto parte (articolo 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441). Inoltre, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste e delle candidature deve essere sempre accompagnato da un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico così come, ad elezioni avvenute, il rendiconto delle spese sostenute (articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81). Diversamente nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nelle province, statuto e regolamenti disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese elettorali dei candidati e delle liste.
I consiglieri delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti a rendere pubblica, all’atto della elezione, in occasione dell’annuale dichiarazione dei redditi ed alla cessazione dalla carica, la situazione patrimoniale propria, nonché quella - se consenzienti - del coniuge non separato e dei figli conviventi (articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 441/1982). Tali atti sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne visione (articolo 8 della legge 441/1982). Comuni e province regolamentano la disciplina della presentazione delle dichiarazioni, in analogia a quanto previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d’inadempienza.La normativa in materia di finanziamento ai partiti ed ai candidati, che si applica anche alle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni e province, fa divieto a tutti gli organi della pubblica amministrazione, degli enti pubblici, delle società con partecipazione di capitale pubblico e loro controllate di fornire qualsivoglia forma di finanziamento ai partiti, ai movimenti politici, alle loro articolazioni, ai gruppi parlamentari ed ai candidati. Per quanto riguarda le società private, i contributi devono essere deliberati dall’organo sociale competente ed iscritti regolarmente a bilancio. Tale divieto riguarda anche i candidati e gli eletti in tutti i consessi (articolo 7 della legge 195/1974; articolo 4 della legge 659/1981). Le violazioni sono punite con la reclusione e con una multa.
La suprema Corte di cassazione (Sezioni penali: III Sezione, 11 febbraio 1998, n. 4187) ha avuto modo di interpretare il concetto di “articolazione politico - organizzativa” del partito politico, giungendo ad una interpretazione estensiva dello stesso, fino a comprendervi anche le correnti“ collegate più o meno organicamente e collateralmente al partito” e le testate giornalistiche che fanno riferimento alle stesse.
Partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati, singoli candidati possono usufruire, nel periodo elettorale, di alcune agevolazioni indirizzate ad un più facile svolgimento della competizione. Tra queste si possono citare: agevolazioni per le spedizioni postali del materiale elettorale (articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515); l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento per il materiale tipografico e servizi inerenti la campagna elettorale (articolo 18 della legge 515/1993); l’esenzione dall’imposta di bollo di tutti gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, l’esercizio dei diritti elettorali e la loro tutela (allegato B, n. 1, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642); la disponibilità da parte dei comuni, regolamentata e non onerosa per gli stessi, di locali attrezzati per conferenze e dibattiti (articolo 19, comma 1, della legge 515/1993); la possibilità di affissione diretta negli appositi spazi di manifesti e stampati (articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212).
Per quanto riguarda le speciali aspettative per i candidati, le uniche disposizioni legislative sono quelle che interessano gli appartenenti alle Forze armate (articolo 6, comma 3, della legge 11 luglio 1978, n. 382: licenza speciale per la durata della campagna elettorale e obbligo dell’abito civile), i militari di leva e in ferma prolungata (articolo 24, comma 10-bis, della legge 24 dicembre 1986, n. 958: licenza speciale per la campagna elettorale non computabile ai fini dell’a ssolvimento della leva), i volontari in ferma annuale (articolo 16, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215) e i dipendenti dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (articolo 81, comma 2, della legge 1°aprile 1981, n. 121: aspettativa speciale con assegni per la durata della campagna elettorale, divieto di propaganda nell’ambito dell’ufficio, obbligo dell’abito civile, divieto triennale di prestare servizio nella circoscrizione elettorale).
Per quanto riguarda i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con l’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro che hanno sostituito l’istituto del congedo straordinario con quello del permesso retribuito, deve essere valutata la possibilità di concedere le giornate di permesso, in genere tre, in base alle previsioni contrattuali dei singoli comparti relative alle ragioni che giustificano tale concessione.